
Nuovo Piano Transizione 5.0: opportunità per allevamenti e stalle
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 introduce l'iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per chi gestisce un allevamento da latte o da carne, l'agevolazione riguarda sia le macchine connesse sia gli impianti per l'autoconsumo energetico. In questa pagina spieghiamo come funziona la norma, quali tecnologie della stalla possono rientrare, come calcolare il dimensionamento degli impianti rinnovabili sui consumi reali e quali adempimenti documentali occorre predisporre insieme al proprio commercialista.
- L'iperammortamento prevede una maggiorazione del costo fino al 180% per gli investimenti in beni 4.0 e impianti di produzione rinnovabile.
- Gli impianti fotovoltaici ed elettrici vanno dimensionati su una producibilità attesa non superiore al 105% dei consumi dell'esercizio precedente.
- La norma richiede l'invio al GSE delle comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, insieme a perizia asseverata e certificazione contabile.
- L'iperammortamento è riservato ai titolari di reddito d'impresa, mentre per la produzione agricola primaria è prevista una misura separata.
Quali investimenti dell'allevamento possono rientrare
Negli allevamenti le attività quotidiane richiedono energia costante per la mungitura, il raffreddamento del latte, la ventilazione e la gestione dei reflui. Tra i beni 4.0 dell'azienda possono figurare impianti di mungitura robotizzati, sistemi avanzati di monitoraggio e carri miscelatori interconnessi. L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di maggiorazione del costo del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, e del 50% oltre 10 e fino a 20 milioni di euro. Per verificare se un singolo macchinario possiede i requisiti tecnici, occorre analizzare la documentazione d'acquisto e le specifiche d'interconnessione.
Accanto ai macchinari 4.0, la norma considera agevolabili in modo autonomo gli impianti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. Nelle stalle, dove i consumi si concentrano su pompe del vuoto, lavaggi e raffrescamento estivo, rientrano tra i beni incentivabili i gruppi di generazione, i trasformatori, i sistemi di accumulo e le soluzioni per la produzione di calore di processo. La maggiorazione si applica sia agli acquisti in proprietà sia ai canoni di locazione finanziaria, mentre il noleggio operativo resta fuori dall'agevolazione.
Fotovoltaico, accumulo e impianti termici di processo
Per gli impianti fotovoltaici sono ammessi esclusivamente i moduli iscritti al registro ENEA nelle sezioni b e c, caratterizzati da componenti prodotte nell'Unione europea ad alta efficienza. I costi massimi ammissibili per il fotovoltaico variano da 1.420 euro a 840 euro al chilowattpicco per la sezione b, e da 1.500 a 940 euro al chilowattpicco per la sezione c, a seconda della potenza installata. I sistemi di accumulo integrati sono agevolabili entro precisi limiti di spesa rapportati al costo dell'impianto, come ad esempio fino a 1,5 volte la spesa per potenze fino a 600 chilowatt.
Gli impianti possono essere installati sulle medesime particelle catastali della stalla, su particelle diverse se collegate allo stesso punto di prelievo, oppure nella stessa zona di mercato per l'autoconsumo a distanza. Sono compresi anche gli impianti termici dedicati al calore di processo, utili ad esempio per la produzione di acqua calda destinata alla sanificazione delle sale di mungitura, purché alimentati da elettricità rinnovabile autoprodotta o acquistata con contratti certificati. Non è richiesta alcuna soglia minima di riduzione dei consumi energetici per accedere al beneficio.
Dove va l'energia in un allevamento
Consumi costanti tutto l'anno, con l'estate più pesante per ventilazione e raffrescamento.
Dimensionamento degli impianti sui consumi dell'esercizio precedente
La regola fondamentale per l'inserimento degli impianti rinnovabili riguarda la producibilità attesa, che non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il calcolo si effettua sui consumi dell'esercizio precedente, sommando l'elettricità prelevata dalla rete all'equivalente elettrico dei consumi termici secondo le formule stabilite dal decreto. Per un allevamento da latte, questo significa analizzare con precisione le fatture energetiche e le curve di carico orarie della mungitura e del raffreddamento prima di definire la potenza dell'impianto.
L'analisi preventiva dei dati energetici permette di evitare errori di sovradimensionamento che comprometterebbero l'accesso alla maggiorazione del costo. Nelle stalle con consumi elevati e stabili durante tutti i giorni dell'anno, il calcolo dei consumi reali evidenzia anche la quota d'energia che può essere coperta dall'autoconsumo istantaneo e la reale necessità di integrare un sistema di accumulo. Prima di ordinare qualsiasi impianto, la rilevazione dei dati storici rappresenta il passaggio tecnico propedeutico fondamentale per verificare se l'impresa rispetta i parametri normativi.
Inquadramento fiscale e misure per la produzione primaria
L'iperammortamento del Nuovo Piano Transizione 5.0 è riservato esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per le imprese agricole e gli allevamenti che determinano il reddito su base catastale, la norma non consente la fruizione diretta della maggiorazione del costo. Tuttavia, per la produzione agricola primaria, la legge di bilancio 2026 disciplina una misura separata basata su un credito d'imposta del 40% per beni 4.0 acquistati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028, per investimenti fino a 1 milione di euro.
La misura per la produzione primaria dispone di un limite di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028 e consente la compensazione del credito dall'anno successivo. Nelle regioni della ZES unica, per le imprese agricole sono previsti crediti d'imposta dedicati ai beni strumentali acquistati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026. Data la complessità dell'inquadramento fiscale, la verifica della forma giuridica e del regime reddituale dell'allevamento va effettuata preventivamente insieme al commercialista dell'azienda.
Documentazione, pratiche GSE e ruolo di Gamma Verde Energy
Per accedere al benefit occorre inviare tre comunicazioni sulla piattaforma del GSE: la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma entro 60 giorni dall'esito positivo con il versamento di un acconto del 20%, e la comunicazione di completamento. I requisiti tecnici dei beni 4.0 e degli impianti rinnovabili vanno attestati tramite una perizia asseverata firmata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, oppure tramite un ente di certificazione accreditato. Le spese sostenute devono inoltre essere certificate da un revisore legale tramite apposita certificazione contabile.
Gamma Verde Energy affianca gli allevamenti analizzando i consumi storici, individuando gli interventi impiantistici compatibili e coordinando i tecnici e certificatori abilitati in stretta collaborazione con il commercialista del cliente. La nostra struttura gestisce la predisposizione dei dati energetici e segue l'iter delle comunicazioni sulla piattaforma GSE per rispettare le tempistiche vigenti, compresa la scadenza del 15 novembre 2028 per l'invio della comunicazione di completamento. Il costo delle perizie e delle certificazioni contabili non rientra tra le spese ammesse a maggiorazione.
Cosa dicono le norme
Il «Nuovo Piano Transizione 5.0» è il nome che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy usa per l'iperammortamento 2026-2028: una maggiorazione del costo dei beni ai fini delle quote di ammortamento, diversa dal vecchio credito d'imposta Transizione 5.0.
MIMIT, pagina Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento (aggiornata 15/10/2026) · 15 ottobre 2026La maggiorazione del costo è del 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni e del 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026Valgono gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; la comunicazione di completamento al GSE va inviata entro il 15 novembre 2028.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Per il 2026 la misura è regolata dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, commi 427-436, con gli Allegati IV e V). Dal 1° gennaio 2027 quei commi sono abrogati e la disciplina passa nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).
Normattiva, L. 199/2025 commi 401-500: testo in vigore dal 1/1/2027 con i commi 427-434 e 436 «abrogati dal D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117» · 30 settembre 2026La maggiorazione riguarda solo le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria (leasing): il noleggio operativo non la dà.
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026Per accedere si inviano al GSE, sulla sua piattaforma, tre comunicazioni: preventiva, di conferma (entro 60 giorni dall'esito positivo, con il pagamento di almeno il 20% del costo a titolo di acconto) e di completamento. Poi, fino al termine della fruizione, una comunicazione periodica entro il 20 gennaio e una integrativa entro il 30 giugno di ogni anno.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Le comunicazioni di completamento sulla piattaforma GSE sono aperte dalle 12:00 del 15 ottobre 2026.
Decreto direttoriale MIMIT 14 ottobre 2026 e pagina MIMIT del Nuovo Piano Transizione 5.0 · 14 ottobre 2026La maggiorazione vale a partire dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo, e dopo l'esito positivo delle verifiche del GSE.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Non possono accedere le imprese in liquidazione volontaria, in fallimento o in altre procedure concorsuali e quelle con sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001; per tutte le altre il beneficio richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi.
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026Gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, sono agevolabili come categoria a sé: la norma li elenca accanto ai beni 4.0 e non ne lega l'acquisto a quello di un bene 4.0. Hanno le stesse maggiorazioni (180%, 100%, 50%).
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026Per il fotovoltaico sono agevolabili solo gli impianti con moduli iscritti al registro ENEA nelle sezioni b) e c): moduli prodotti nell'Unione europea con celle prodotte nell'Unione europea ed efficienza di cella di almeno il 23,5%, oppure moduli prodotti nell'Unione europea con celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea ed efficienza di cella di almeno il 24,0%.
L. 199/2025 c. 429 lett. b) e D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, art. 12 c. 1 lett. b) e c) · 1 ottobre 2026Sono compresi i sistemi di accumulo asserviti all'impianto rinnovabile, entro un tetto: per il fotovoltaico la spesa agevolabile per l'accumulo non può superare 2 volte quella dell'impianto fino a 20 kW, 1,5 volte fino a 600 kW, 1,2 volte fino a 1.000 kW e 1 volta oltre.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026L'impianto elettrico rinnovabile va dimensionato su una producibilità attesa non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi dell'esercizio precedente (elettricità prelevata più l'equivalente elettrico dei consumi termici, con le formule del decreto).
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Per il fotovoltaico il costo massimo ammissibile va da 1.420 euro/kWp (fino a 20 kWp) a 840 euro/kWp (oltre 1.000 kWp) per i moduli della sezione b) del registro, e da 1.500 a 940 euro/kWp per quelli della sezione c).
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Sono agevolabili i gruppi di generazione, i trasformatori e i misuratori, i servizi ausiliari, l'accumulo e anche gli impianti per energia termica (con il loro accumulo) usata solo come calore di processo, con consumi termici elettrificati e alimentati da elettricità rinnovabile autoprodotta o acquistata con contratto certificato rinnovabile.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026L'impianto può stare sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva, su particelle diverse se collegato a un punto di prelievo (POD) già esistente della stessa struttura, oppure, nell'autoconsumo a distanza, nella stessa zona di mercato elettrico.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Nel Nuovo Piano Transizione 5.0 non è richiesta una riduzione minima dei consumi energetici: né la legge di bilancio 2026 né il decreto attuativo del 7 maggio 2026 prevedono soglie di risparmio come il 3% o il 5% del vecchio Transizione 5.0, né maggiorazioni legate al risparmio.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Le caratteristiche tecniche dei beni 4.0, la loro interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili si provano con una perizia asseverata di un ingegnere o di un perito industriale iscritti all'albo, oppure con un'attestazione di un ente di certificazione accreditato, con copertura assicurativa. Il decreto non prevede una soglia di costo sotto la quale la perizia non serve.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Le spese devono essere attestate da una certificazione contabile del revisore legale; le imprese non obbligate alla revisione si rivolgono a un revisore o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Per l'iperammortamento la norma non prevede un riconoscimento delle spese di perizia o di certificazione contabile.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026L'iperammortamento è riservato ai titolari di reddito d'impresa. Per le imprese della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura che non possono usarlo, la legge di bilancio 2026 prevede una misura separata: un credito d'imposta sui beni 4.0.
L. 199/2025, art. 1, commi 427 e 456 (testo vigente dal 1/10/2026) · 1 ottobre 2026Le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella pesca e nell'acquacoltura che investono in beni 4.0 nuovi (Allegati IV e V) dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 hanno un credito d'imposta del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro, nel limite di spesa complessivo di 2,1 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028, utilizzabile in compensazione dall'anno successivo.
L. 199/2025, art. 1, commi 454-459 (testo vigente dal 1/10/2026) · 1 ottobre 2026Nelle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e, per il 2026, anche Marche e Umbria) le imprese agricole e forestali e le PMI della pesca e acquacoltura hanno un credito d'imposta per i beni strumentali acquistati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, con limite di spesa di 50 milioni di euro e progetti da almeno 50.000 euro.
Agenzia delle Entrate, scheda Credito d'imposta ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura 2026 (L. 199/2025 commi 462-466) · 25 marzo 2026Poiché la maggiorazione parte dal periodo d'imposta in cui si trasmette il completamento al GSE con il bene già in funzione, chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare e vuole usarla sul 2026 deve chiudere entrambe le cose entro il 31 dicembre 2026.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026Le agevolazioni dipendono dalla forma dell'impresa e dal tipo di intervento: prima di tutto si verifica se ci rientri.
Le domande che ci fanno
Si può recuperare il calore del tank del latte per scaldare l'acqua di lavaggio?
Sì, gli impianti per energia termica usata come calore di processo rientrano tra i beni agevolabili, a condizione che i consumi termici siano elettrificati e alimentati da elettricità rinnovabile autoprodotta o acquistata con contratto certificato. Questo consente di sfruttare il calore sottratto al latte durante il raffreddamento per preparare l'acqua calda necessaria alla sanificazione degli impianti.
Il fotovoltaico riesce a coprire anche i consumi della mungitura serale?
L'impianto fotovoltaico produce energia durante le ore di insolazione, mentre la mungitura serale avviene spesso in assenza di luce. Per coprire i consumi della stalla durante la sera è possibile abbinare un sistema di accumulo asservito all'impianto rinnovabile, nei limiti di spesa ammissibili previsti dalla norma in base alla potenza installata.
Un impianto a biogas conviene anche a una stalla di medie dimensioni?
I gruppi di generazione alimentati a biogas rientrano tra gli impianti rinnovabili agevolabili. Per valutare la convenienza economica occorre verificare la quantità di effluenti zootecnici disponibili, i consumi elettrici e termici della stalla e le caratteristiche tecniche dell'impianto. L'analisi preliminare dei dati aziendali consente di stabilire se l'investimento rispetta il limite del 105% del fabbisogno dell'esercizio precedente.
Quale contratto d'energia conviene a chi consuma ogni giorno alla stessa ora?
Per gli allevamenti con prelievi costanti legati alla mungitura quotidiana, la scelta del contratto elettrico dipende dal profilo di consumo rilevato dalle curve di carico orarie. Per accedere alle agevolazioni sugli impianti termici di processo alimentati da rete, occorre inoltre disporre di un contratto fornito con certificazione di origine rinnovabile.
Quando deve essere inviata la comunicazione di completamento per il 2026?
Per fruire della maggiorazione del costo a partire dal periodo d'imposta 2026, l'impresa con esercizio coincidente con l'anno solare deve trasmettere la comunicazione di completamento al GSE ed entrare in funzione con il bene entro il 31 dicembre 2026, previa apertura del portale GSE avvenuta il 15 ottobre 2026.
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Per orientarti
- MIMIT, pagina Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento (aggiornata 15/10/2026) (15 ottobre 2026)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva (1 ottobre 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- Normattiva, L. 199/2025 commi 401-500: testo in vigore dal 1/1/2027 con i commi 427-434 e 436 «abrogati dal D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117» (30 settembre 2026)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva (1 ottobre 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- Decreto direttoriale MIMIT 14 ottobre 2026 e pagina MIMIT del Nuovo Piano Transizione 5.0 (14 ottobre 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva (1 ottobre 2026)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva (1 ottobre 2026)
- L. 199/2025 c. 429 lett. b) e D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, art. 12 c. 1 lett. b) e c) (1 ottobre 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
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- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)
- L. 199/2025, art. 1, commi 427 e 456 (testo vigente dal 1/10/2026) (1 ottobre 2026)
- L. 199/2025, art. 1, commi 454-459 (testo vigente dal 1/10/2026) (1 ottobre 2026)
- Agenzia delle Entrate, scheda Credito d'imposta ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura 2026 (L. 199/2025 commi 462-466) (25 marzo 2026)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) (7 maggio 2026)