Forme di formaggio in stagionatura sulle scalere
Transizione 5.0 · Caseifici

Nuovo Piano Transizione 5.0 per i caseifici: guida tecnica

Il Nuovo Piano Transizione 5.0 introduce una specifica agevolazione fiscale per sostenere gli investimenti tecnologici ed energetici delle strutture produttive. Nel settore lattiero-caseario, dove i cicli termici per pastorizzazione, filatura, lavaggi CIP e la refrigerazione continua delle celle assorbono quote rilevanti di spesa operativa, la misura consente di potenziare impianti e linee di lavorazione. Prima di avviare qualsiasi ordine occorre comprendere con esattezza il meccanismo dell'iperammortamento, i requisiti fiscali soggettivi e i vincoli tecnici fissati dalla normativa per macchinari e impianti energetici.

In breve
  • La misura prevede una maggiorazione del costo dei beni fino al 180% per investimenti effettuati tra il 2026 e il 2028.
  • L'accesso all'iperammortamento richiede la titolarità di reddito d'impresa, mentre per la produzione primaria opera una misura separata con credito d'imposta.
  • Gli impianti rinnovabili per l'autoconsumo sono ammessi se dimensionati al massimo sul 105% dei consumi registrati nell'esercizio precedente.
  • L'iter impone tre comunicazioni al GSE, perizia asseverata tecnica e certificazione contabile rilasciata da un revisore legale iscritto al registro.

Il funzionamento del Nuovo Piano Transizione 5.0 e l'iperammortamento

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy definisce Nuovo Piano Transizione 5.0 la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti effettuati dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028. A differenza del precedente credito d'imposta, l'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo dei beni che incrementa le quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali. L'aliquota di maggiorazione è pari al 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la fascia compresa oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro, e al 50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

La disciplina non stabilisce una riduzione minima obbligatoria dei consumi energetici di stabilimento, come invece accadeva in passato. Sono agevolabili gli acquisti diretti della proprietà e i contratti di locazione finanziaria, mentre resta fuori il noleggio operativo. Per il 2026 la normativa fa capo alla legge 199/2025, mentre dal primo gennaio 2027 la materia confluirà nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi. Non è previsto un tetto di spesa rigido per la misura, bensì un monitoraggio costante degli oneri finanziari da parte del Ministero dell'economia tramite le trasmissioni del GSE.

Inquadramento fiscale: reddito d'impresa e produzione primaria

L'iperammortamento è riservato per legge ai titolari di reddito d'impresa in regolare stato contributivo e nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le realtà in liquidazione volontaria, fallimento o soggette a sanzioni interdittive non possono accedere alla misura. Nei caseifici cooperativi o aziendali occorre verificare con precisione il regime fiscale adottato. La trasformazione e commercializzazione del latte può configurarsi in modo differente sul piano contabile rispetto all'allevamento di origine, rendendo indispensabile un esame puntuale della posizione aziendale condotto insieme al commercialista di fiducia dell'impresa.

Per le aziende attive nella produzione agricola primaria che non producono reddito d'impresa e non possono fruire dell'iperammortamento, la legge di bilancio 2026 ha previsto una misura separata. Tale canale prevede un credito d'imposta del 40% per beni 4.0 nuovi acquistati tra il primo gennaio 2026 e il 28 settembre 2028, con investimenti fino a 1 milione di euro e limite annuale di spesa statale di 2,1 milioni di euro. Nelle regioni della ZES unica opera inoltre un credito d'imposta per beni strumentali acquistati entro il 15 novembre 2026.

Consumi tipici

Dove va l'energia in un caseificio

Vapore e acqua caldapastorizzazione o termizzazione del latte, caldaie e polivalenti per la cagliata, filatura per le paste filate.
Freddoraffreddamento del latte in arrivo, celle, salamoie e magazzini di stagionatura a temperatura e umidità controllate.
Lavaggilavaggi CIP di linee, caldaie e serbatoi, con acqua calda e detergenti.
Aria compressa e confezionamentovalvole e attuatori delle linee, porzionatura e confezionamento.
Siero e scottasottoprodotti da valorizzare, anche in impianti di biogas.

Il lavoro segue il latte conferito; la stagionatura tiene accese le celle tutto l'anno, e d'estate il freddo costa di più.

Impianti termici, macchinari di processo e autoproduzione rinnovabile

Gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza nella medesima zona di mercato, costituiscono una categoria autonoma agevolabile alle medesime percentuali di maggiorazione del costo. Nel caseificio, dove il calore per pastorizzatori, polivalenti di cagliata e lavaggi CIP rappresenta una voce primaria di spesa, rientrano tra i beni ammissibili gli impianti per energia termica usata come calore di processo. Questi sistemi devono prevedere consumi termici elettrificati ed essere alimentati da elettricità rinnovabile autoprodotta o acquistata con contratto certificato rinnovabile, inclusi accumuli termici, trasformatori, misuratori e servizi ausiliari.

Per il fotovoltaico la legge impone l'impiego esclusivo di moduli iscritti al registro ENEA nelle sezioni b o c, composti da celle e moduli fabbricati nell'Unione europea con rendimenti minimi del 23,5% o 24,0%. Il costo massimo ammissibile oscilla da 1.420 a 840 euro a chilowatt picco per la sezione b, e da 1.500 a 940 euro a chilowatt picco per la sezione c. I sistemi di accumulo elettrochimico sono ammessi entro limiti di spesa parametrati al costo dell'impianto, partendo da un coefficiente pari a 2 fino a 20 chilowatt.

Il dimensionamento preliminare sul fabbisogno energetico reale

La progettazione energetica di un caseificio impone una rigorosa analisi delle bollette e dei registri di produzione prima di deliberare un impianto. La normativa vincola la producibilità annua attesa degli impianti rinnovabili elettrici a un valore massimo non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Tale fabbisogno si calcola prendendo a base i consumi medi dell'esercizio precedente, sommando all'energia elettrica prelevata dalla rete l'equivalente elettrico dei vettori termici utilizzati per generare vapore o acqua calda, secondo precise formule ministeriali.

Nelle aziende lattiero-casearie i consumi fluttuano tra l'inverno e l'estate a causa dell'incremento del carico termico sulle celle frigorifere di stagionatura e sul raffreddamento del latte crudo. La stima della taglia corretta di generazione e di eventuale accumulo non può basarsi su medie teoriche, ma richiede l'esame puntuale dei quarti d'ora e delle curve di prelievo. La maggiorazione decorre dal periodo d'imposta di invio della comunicazione di completamento al GSE, a patto che il bene risulti già entrato in funzione.

Iter delle comunicazioni al GSE e adempimenti documentali

La procedura verso il GSE prevede tre passaggi telematici obbligatori: una comunicazione preventiva con i dati del progetto, una comunicazione di conferma entro 60 giorni dall'esito positivo attestante il versamento di almeno il 20% di acconto, e la comunicazione di completamento. L'invio di quest'ultima è attivo dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026 e la scadenza finale è fissata al 15 novembre 2028. Negli anni successivi, fino al termine del beneficio, l'azienda trasmette aggiornamenti periodici entro il 20 gennaio e integrazioni entro il 30 giugno.

La conformità tecnica e l'interconnessione dei macchinari di trasformazione o degli impianti rinnovabili vanno attestate tramite perizia asseverata redatta da un ingegnere o perito industriale abilitato, oppure tramite certificazione di ente accreditato. Le uscite sostenute richiedono l'attestazione di un revisore legale iscritto nella sezione A del registro con apposita certificazione contabile. La normativa specifica che le spese professionali per la redazione della perizia e della certificazione contabile non rientrano tra i costi agevolabili con la maggiorazione.

Fonti verificate

Cosa dicono le norme

Il «Nuovo Piano Transizione 5.0» è il nome che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy usa per l'iperammortamento 2026-2028: una maggiorazione del costo dei beni ai fini delle quote di ammortamento, diversa dal vecchio credito d'imposta Transizione 5.0.

MIMIT, pagina Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento (aggiornata 15/10/2026) · 15 ottobre 2026

La maggiorazione del costo è del 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni e del 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026

Valgono gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; la comunicazione di completamento al GSE va inviata entro il 15 novembre 2028.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Per il 2026 la misura è regolata dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, commi 427-436, con gli Allegati IV e V). Dal 1° gennaio 2027 quei commi sono abrogati e la disciplina passa nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

Normattiva, L. 199/2025 commi 401-500: testo in vigore dal 1/1/2027 con i commi 427-434 e 436 «abrogati dal D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117» · 30 settembre 2026

La maggiorazione riguarda solo le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria (leasing): il noleggio operativo non la dà.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026

La legge non fissa un tetto di spesa per l'iperammortamento: prevede un monitoraggio degli oneri da parte del Ministero dell'economia sulla base dei dati trasmessi dal GSE.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026

Per accedere si inviano al GSE, sulla sua piattaforma, tre comunicazioni: preventiva, di conferma (entro 60 giorni dall'esito positivo, con il pagamento di almeno il 20% del costo a titolo di acconto) e di completamento. Poi, fino al termine della fruizione, una comunicazione periodica entro il 20 gennaio e una integrativa entro il 30 giugno di ogni anno.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Le comunicazioni di completamento sulla piattaforma GSE sono aperte dalle 12:00 del 15 ottobre 2026.

Decreto direttoriale MIMIT 14 ottobre 2026 e pagina MIMIT del Nuovo Piano Transizione 5.0 · 14 ottobre 2026

La maggiorazione vale a partire dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo, e dopo l'esito positivo delle verifiche del GSE.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Non possono accedere le imprese in liquidazione volontaria, in fallimento o in altre procedure concorsuali e quelle con sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001; per tutte le altre il beneficio richiede il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il regolare versamento dei contributi.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026

L'iperammortamento si può cumulare con altre agevolazioni sugli stessi costi purché non coprano la stessa quota di costo e non si superi la spesa sostenuta; non si applica ai beni che usano il credito d'imposta Transizione 4.0 della legge di bilancio 2025.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026

Per i beni 4.0 non è più richiesto che siano prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo: il vincolo è stato eliminato dal decreto-legge 38/2026 con effetto per gli investimenti dal 1° gennaio 2026.

Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, art. 7 (GU n. 72 del 27/3/2026), convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 · 27 marzo 2026

Gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, sono agevolabili come categoria a sé: la norma li elenca accanto ai beni 4.0 e non ne lega l'acquisto a quello di un bene 4.0. Hanno le stesse maggiorazioni (180%, 100%, 50%).

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (GU n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42), testo vigente dal 1/10/2026 su Normattiva · 1 ottobre 2026

Per il fotovoltaico sono agevolabili solo gli impianti con moduli iscritti al registro ENEA nelle sezioni b) e c): moduli prodotti nell'Unione europea con celle prodotte nell'Unione europea ed efficienza di cella di almeno il 23,5%, oppure moduli prodotti nell'Unione europea con celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea ed efficienza di cella di almeno il 24,0%.

L. 199/2025 c. 429 lett. b) e D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, art. 12 c. 1 lett. b) e c) · 1 ottobre 2026

Sono compresi i sistemi di accumulo asserviti all'impianto rinnovabile, entro un tetto: per il fotovoltaico la spesa agevolabile per l'accumulo non può superare 2 volte quella dell'impianto fino a 20 kW, 1,5 volte fino a 600 kW, 1,2 volte fino a 1.000 kW e 1 volta oltre.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

L'impianto elettrico rinnovabile va dimensionato su una producibilità attesa non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi dell'esercizio precedente (elettricità prelevata più l'equivalente elettrico dei consumi termici, con le formule del decreto).

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Per il fotovoltaico il costo massimo ammissibile va da 1.420 euro/kWp (fino a 20 kWp) a 840 euro/kWp (oltre 1.000 kWp) per i moduli della sezione b) del registro, e da 1.500 a 940 euro/kWp per quelli della sezione c).

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Sono agevolabili i gruppi di generazione, i trasformatori e i misuratori, i servizi ausiliari, l'accumulo e anche gli impianti per energia termica (con il loro accumulo) usata solo come calore di processo, con consumi termici elettrificati e alimentati da elettricità rinnovabile autoprodotta o acquistata con contratto certificato rinnovabile.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

L'impianto può stare sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva, su particelle diverse se collegato a un punto di prelievo (POD) già esistente della stessa struttura, oppure, nell'autoconsumo a distanza, nella stessa zona di mercato elettrico.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Nel Nuovo Piano Transizione 5.0 non è richiesta una riduzione minima dei consumi energetici: né la legge di bilancio 2026 né il decreto attuativo del 7 maggio 2026 prevedono soglie di risparmio come il 3% o il 5% del vecchio Transizione 5.0, né maggiorazioni legate al risparmio.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Le caratteristiche tecniche dei beni 4.0, la loro interconnessione e i requisiti degli impianti rinnovabili si provano con una perizia asseverata di un ingegnere o di un perito industriale iscritti all'albo, oppure con un'attestazione di un ente di certificazione accreditato, con copertura assicurativa. Il decreto non prevede una soglia di costo sotto la quale la perizia non serve.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Le spese devono essere attestate da una certificazione contabile del revisore legale; le imprese non obbligate alla revisione si rivolgono a un revisore o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Per l'iperammortamento la norma non prevede un riconoscimento delle spese di perizia o di certificazione contabile.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

L'iperammortamento è riservato ai titolari di reddito d'impresa. Per le imprese della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura che non possono usarlo, la legge di bilancio 2026 prevede una misura separata: un credito d'imposta sui beni 4.0.

L. 199/2025, art. 1, commi 427 e 456 (testo vigente dal 1/10/2026) · 1 ottobre 2026

Le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nella pesca e nell'acquacoltura che investono in beni 4.0 nuovi (Allegati IV e V) dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 hanno un credito d'imposta del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro, nel limite di spesa complessivo di 2,1 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028, utilizzabile in compensazione dall'anno successivo.

L. 199/2025, art. 1, commi 454-459 (testo vigente dal 1/10/2026) · 1 ottobre 2026

Nelle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e, per il 2026, anche Marche e Umbria) le imprese agricole e forestali e le PMI della pesca e acquacoltura hanno un credito d'imposta per i beni strumentali acquistati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, con limite di spesa di 50 milioni di euro e progetti da almeno 50.000 euro.

Agenzia delle Entrate, scheda Credito d'imposta ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura 2026 (L. 199/2025 commi 462-466) · 25 marzo 2026

Poiché la maggiorazione parte dal periodo d'imposta in cui si trasmette il completamento al GSE con il bene già in funzione, chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare e vuole usarla sul 2026 deve chiudere entrambe le cose entro il 31 dicembre 2026.

Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalita attuative dell'iperammortamento (pubblicato sul sito MIMIT l'11/6/2026) · 7 maggio 2026

Le agevolazioni dipendono dalla forma dell'impresa e dal tipo di intervento: prima di tutto si verifica se ci rientri.

Domande frequenti

Le domande che ci fanno

Si può produrre l'acqua calda di processo con una pompa di calore nel caseificio?

Sì, gli impianti per energia termica usata solo come calore di processo sono agevolabili purché elettrificati e alimentati da elettricità rinnovabile autoprodotta o acquistata tramite contratto certificato rinnovabile. La fattibilità tecnica delle temperature per cagliata, filatura o lavaggi CIP si valuta analizzando i dati effettivi dell'impianto termico dello stabilimento.

Quanto calore si recupera dal freddo delle celle di stagionatura del latte?

La quantità recuperabile dai compressori frigoriferi dipende dalla potenza frigorifera installata, dal fluido refrigerante, dalle ore operative e dai profili termici del caseificio. I valori precisi di recupero per preriscaldare l'acqua di lavaggio o alimentare i circuiti termici si ricavano dall'analisi delle curve di carico e dai rilievi tecnici diretti.

Il fotovoltaico basta a coprire i consumi elettrici delle celle di stagionatura?

La copertura dipende dall'estensione delle superfici disponibili, dall'irraggiamento e dai prelievi continui delle celle, attive giorno e notte anche d'estate. L'impianto rinnovabile non può comunque superare il 105% del fabbisogno energetico dell'esercizio precedente, calcolato sommando elettricità prelevata ed equivalente elettrico dei consumi termici registrati nelle fatture.

Con il siero di latte e la scotta si possono alimentare impianti a biogas per la misura?

I gruppi di generazione di energia rinnovabile per autoconsumo possono rientrare nella misura con la maggiorazione del costo. La possibilità di valorizzare siero e scotta richiede la verifica della producibilità entro il limite del 105% dei fabbisogni e il rispetto di tutti i requisiti impiantistici stabiliti dal decreto attuativo.

Qual è il ruolo operativo di Gamma Verde Energy nella gestione della pratica?

Gamma Verde Energy analizza i consumi energetici dalle fatture e dalle curve di carico, individua gli interventi tecnici compatibili, coordina ingegneri e periti per la perizia asseverata e lavora a fianco del commercialista del caseificio per seguire la certificazione contabile e le comunicazioni preventive, di conferma e di completamento sul portale GSE.

Transizione 5.0 per caseifici: parliamone sui tuoi numeri

Partiamo dalle fatture e dagli impianti che hai. Ti diciamo cosa è possibile, con chi farlo e quali documenti servono.

Fonti e aggiornamento. Pagina aggiornata il 25 ottobre 2026. Le informazioni su norme e agevolazioni riportano la fonte ufficiale: verificale sempre con il tuo commercialista prima di decidere.